| Disciplinare di produzione |
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La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata " Matera " Rosso, Rosso Jonico, Primitivo, Greco, Bianco e Spumante comprende gli interi territori comunali di Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla quota massima di 700 mt s.l.m.. La denominazione di origine controllata "Matera" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Matera" Rosso; "Matera" Primitivo; "Matera" Rosso Jonico; "Matera" Greco; "Matera" Bianco; "Matera" Spumante. I vini, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Matera" - Rosso : Colore: Rosso rubino; Profumo : complesso, fruttato; Sapore : Armonico, rotondo, tipico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l "Matera" Primitivo : Colore: rosso rubino tendende al violaceo ed al granato con l'invecchiamento Profumo : intenso, persistente caratteristico; Sapore : secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 13,00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l "Matera" Rosso Jonico : Colore : rosso rubino Profumo : intenso, persistente, erbaceo; Sapore : Secco, pieno, armonico tendente al vellutato; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.00 % vol.; Acidità totale minima 5,0 g/l Estratto non riduttore minimo 22 g/l "Matera" - Greco : Colore: Paglierino; Profumo: Caratteristico,Intenso, persistente, erbaceo; Sapore : tipico , caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11.00 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l "Matera" - Bianco: Colore : Paglierino; Profumo : Intenso, Fruttato, Erbaceo; Sapore : tipico , Secco, Fresco, Sapido; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11.00 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l "Matera" - Spumante : Colore: Paglierino; Profumo : fruttato,Tipico,Gradevole; Sapore : Fragrante, tipico, caratteristico; Titolo alcolometrico volumico totale minimo : 12.50 % vol.; Acidità totale minima 5,5 g/l Estratto non riduttore minimo 19 g/l I vini a denominazione di origine controllata "Matera", elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da lieve sentore di legno. I vini suddetti devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Matera"Rosso : Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. "Matera" Primitivo : Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. "Matera" Rosso Jonico : Rosso Jonico: Cabernet S. minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10% possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 10%. "Matera"Greco: Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%. "Matera" Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, autorizzate per la vinificazione per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%. "Matera" Spumante: Malvasia di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Matera" devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve bianche che per le uve Rosse.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice. E' facoltà della Regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'affinamento dei rossi, devono essere effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Matera". E' tuttavia consentito che possano essere effettuate nell'intero territorio della Regione Basilicata per i soli primi 8 anni dal riconoscimento della suddetta DOC. La spumantizzazione con il metodo classico deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione. Per la presa di spuma della tipologia spumante, deve essere utilizzato esclusivamente mosto di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine. E' ammessa la pratica dell'arricchimento, nei limiti massimi di 1 grado. Le diverse tipologie di vino devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 9 mesi. I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento:
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata "Matera" nella tipologia "Rosso", "Primitivo" e "Rosso Jonico", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. L'immissione al consumo per la tipologie "Greco" e "Bianco" della denominazione di origine controllata "Matera" deve avvenire dopo il 31° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. I vini: "Matera" rosso, "Matera" Primitivo, "Matera" Rosso Jonico, Matera Greco "Matera" Bianco e "Matera" Spumante, escluse le "dame", possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri .. Per il vino rosso Primitivo è obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca. Per i vini rossi e bianchi è consentito l'uso di tappi raso bocca anche in materiale sintetico. Solo per le bottiglie fino a litri 0,375 (per le tipologie rosso e bianco) è consentito anche l'uso del tappo a vite. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro. Art. 6 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE A SOCIO Possono essere Soci del Consorzio tutti i soggetti interessati alla Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio che esercitino una o più attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento autorizzato) ed in particolare: a) i viticoltori, cioè gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercitanti una o più delle predette attività produttive, delle uve tipiche della zona dei vini DOC MATERA delimitate dal relativo disciplinare, proprietari e/o conduttori dei terreni vitati iscritti nell'apposito Albo istituito presso la Camera di Commercio di MATERA; b) i vinificatori, cioè gli imprenditori che producano i vini DOC MATERA dalla trasformazione delle uve con le varietà indicate nel relativo Disciplinare e vinificate nel rispetto di quanto previsto dal relativo Disciplinare, con sede di attività nel territorio di vinificazione così come delimitato dall'art. 4. c) gli imbottigliatori autorizzati, cioè coloro che provvedono all'imbottigliamento dei vini DOC MATERA ottenuti dalla trasformazione delle uve di cui ai vitigni previsti nel rispettivo disciplinare iscritti nell'apposito Albo degli Imbottigliatori istituito presso la Camera di Commercio di MATERA; La richiesta di ammissione al Consorzio deve essere effettuata mediante domanda scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, contenente: a) l'esatta denominazione o ragione Sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale; c) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; d) per i viticoltori: gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo Vigneti della Denominazione di Origine "Matera", tutelata dal Consorzio; e) per gli imbottigliatori: gli estremi d'iscrizione al relativo Albo Imbottigliatori della Denominazione di Origine "Matera", tutelata dal Consorzio; f) l'indicazione delle attività effettivamente svolte; g) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, oltre che dalle leggi e dal Regolamento Interno; h) la dichiarazione di consentire al Consorzio e ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisca, nonchè ai soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica, ai sensi della Legge 196 del 2003, per fini: - contabili, amministrativi e statistici; - di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerca di mercato; Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di trenta giorni dalla presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti l'Arbitro Unico con le modalità e i termini indicati all'art. 24. Art. 7 - SOCI ONORARI Possono essere ammessi al Consorzio in qualità Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti Pubblici o Morali o di altra natura che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito espresso dall'Assemblea, di farne parte. Ai Soci Onorari non si applicano gli art. 8 - 9 - 10 - dello Statuto. Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci hanno diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle Assemblee regolarmente convocate. L'ammissione al Consorzio impegna l'associato per un triennio dalla data di iscrizione. Il suo impegno si intenderà tacitamente e successivamente rinnovato per un uguale periodo di tempo se non invierà al Consorzio le proprie dimissioni, con lettera raccomandata, sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo. I Soci devono sottostare ai seguenti obblighi: a) rigorosa osservanza dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento Interno, nonché delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio; b) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio, al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti; c) versamento della quota di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabile e non generatrice di alcun diritto sul patrimonio del Consorzio. d) versamento del contributo annuale, commisurato in proporzione ai livelli produttivi espressi da ciascun Socio (uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato) secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunzie immediatamente precedenti. e) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità come al punto d, in previsione di spese per interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. Art. 9 - SANZIONI Il Consorzio può vincolare i propri Soci ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazione di Origine tutelate. Nei confronti del Socio che non rispetti il presente Statuto, le disposizioni del Regolamento Interno e le delibere legittimamente adottate dal Consorzio, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni: a) censura con diffida scritta; b) sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei limiti previsti da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea; c) sospensione, fino ad un termine massimo di un anno, dall'esercizio di tutti i diritti che gli spettano nella sua qualità di Socio; d) esclusione dal Consorzio. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo all'Arbitro Unico, nei modi e termini previsti dall'art.24. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'erogazione delle sanzioni. Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO La perdita della qualità di Socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il Socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e in sospeso ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio. Art. 11 - RECESSO DALLA QUALITÀ DI SOCIO Gli obblighi dei Soci verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio, quando: a) il Socio abbia cessato di svolgere la propria attività; b) nel caso di dimissioni; c) negli altri casi normativamente previsti. La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro la fine di Novembre di ciascun anno per avere effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso. Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall'iscrizione. Art. 12 - DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO Decade dal diritto di far parte del Consorzio il Socio che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione; b) abbia ceduto a qualsiasi titolo la gestione o la proprietà dell'azienda; c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio. In caso di decesso, l'erede e/o il legatario hanno facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi all'Arbitro Unico, con le modalità e i termini di cui all'art. 24. Art. 13 - ESCLUSIONE DaLLA QUALITÀ DI SOCIO Può essere escluso dal Consorzio il Socio che: a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili; b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere degli Organi Consortili; c) senza giustificato motivo si renda moroso per oltre un anno nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo; d) sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva; e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili; f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. L'esclusione non lo solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R., debitamente motivata. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo all'Arbitro Unico nei modi e termini previsti nell'art. 24. Art. 14 - ORGANI CONSORTILI Sono organi del Consorzio: a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente del Consorzio; Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea propone e decide strategie di interesse comune e collettivo. All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci (o delegati delle aziende consorziate), ma hanno diritto di voto solo quanti siano in regola con i versamenti delle quote e che non siano state sospesi o esclusi. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria oppure in via straordinaria. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili; b) approvare il Regolamento Interno; c) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo ed i contributi annuali; d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti; e) deliberare sull'adesione alle Organizzazioni di assistenza e tutela; f) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai Soci; g) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. All'Assemblea Straordinaria spetta il compito di deliberare: a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto; b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata; c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e devoluzione del patrimonio. Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ed è convocata sia in via Ordinaria che Straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta dei rappresentanti di almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine Sociale. All'Assemblea possono intervenire tutti i Soci; essa è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. La convocazione avviene mediante invito contenente l'ordine del giorno inviato tramite lettera oppure tramite fax o equivalente da spedirsi a ciascun Socio al domicilio indicato nella domanda di ammissione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha la sede il Consorzio, purché risulti indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea nominare il Segretario della stessa, anche non Socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine Sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero di voti rappresentati, mentre per l'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine Sociale. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dei Soci presenti. La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, può aver luogo almeno un giorno dopo la prima convocazione. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 17 - MODALITÀ DI VOTO All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. A ciascun Socio spetta un voto con valore ponderale rapportato alle quantità di prodotto denunziate complessivamente per la Denominazione tutelata, nell'anno precedente la sessione Assembleare, con i criteri previsti all'art. 6. In particolare: a) per i viticoltori: uve DOC MATERA denunziate conformemente alle rese previste nel disciplinare di produzione; b) per i vinificatori: vino DOC MATERA regolarmente prodotto dalle uve denunziate conformemente alle rese previste nel disciplinare di produzione; c) per gli imbottigliatori autorizzati: vino DOC MATERA regolarmente imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento. Ad ogni Socio spetta comunque almeno un voto. Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di due soci. Qualora il Socio svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, egli ha diritto di voto per ciascuna delle attività svolte, salvo quanto previsto dall'art.19. Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, ivi compreso il Presidente, equamente ripartiti tra le categorie produttive presenti nel Consorzio, eletti dall'Assemblea e scelti tra i Soci. I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti di enti pubblici o altre personalità ritenute utili agli scopi consortili. Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nell'anno immediatamente precedente la scadenza del mandato, nomina un apposito Comitato Elettorale che, sentiti i Soci appartenenti a ciascuna categoria produttiva, provvede alla composizione delle liste contenenti i nominativi dei candidati in numero almeno pari a quello massimo di membri eleggibili. E' compito del Comitato Elettorale proporre, nel rispetto del principio dell'equa rappresentanza, il numero di membri destinati a rappresentare le singole categorie produttive presenti nel Consorzio, tenuto conto dei dati produttivi del biennio precedente. L'elenco dei candidati proposti dal Comitato Elettorale dovrà essere contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea indetta per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo per candidati indicati sulle schede elettorali e ciascun Socio può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza. Nell'Assemblea elettiva ciascun Socio ha diritto ad un voto con un valore ponderale calcolato in base ai criteri di cui all'art. 6. Qualora il Socio svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, essi saranno cooptati con un Socio appartenente alla medesima categoria del candidato mancante. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica. I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, ma hanno diritto a rimborso spese. Art. 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno quattro Consiglieri. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è effettuata a mezzo lettera raccomandata , per posta elettronica, per telefax o equivalente, da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione oppure, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, posta elettronica, telefax o equivalente spediti almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede. Art. 21 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Spetta al Consiglio d'Amministrazione: a) nominare tra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Presidente e un Vicepresidente; b) nominare eventuali Comitati e Commissioni tecniche; c) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale; d) predisporre il Regolamento Interno; e) deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'art. 21 della Legge 164/92, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio f) nominare il personale del Consorzio; g) conferire incarichi professionali, h) decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio i) deliberare intorno alle materie non attribuite esplicitamente alle competenze dell' Assemblea Generale; l) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso o gli eventuali rimborso-spese, dovuti a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori mediante apposite procure revocabili. Art. 22 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità d'intenti delle attività del consorzio. In particolare, il Presidente: a) ha la legale rappresentanza del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti premettendone la ragione Sociale; b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi in ogni grado di giurisdizione c) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e la Giunta Esecutiva, fissando l'ordine delle discussioni; firma i relativi verbali in unione al Segretario; d) presiede le Assemblee dei Soci; e) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione f) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione; g) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio d'Amministrazione, h) vigila sull'esecuzione delle delibere degli organi consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio; i) può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e/o al Direttore. l) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Art. 23 - DIRETTORE Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore, determinandone l'eventuale compenso. Il Direttore, ove nominato, sovraintende alla struttura organizzativa del Consorzio e ne è il responsabile; provvede alla esecuzione dei deliberati consortili; firma - di regola - la corrispondenza ordinaria; delibera le spese per acquisti di arredi e attrezzature, nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo; formula proposte sulle nomine e sul trattamento del personale; ordina indagini, ispezioni ed accertamenti circa l'adempimento degli obblighi consortili; compie tutti gli atti e le operazioni che l'Organo Amministrativo ritenesse di delegargli; funge da Segretario nelle adunanze consortile. Art.24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun Socio oppure tra gli stessi Soci (ivi compresi i loro legittimi eredi o aventi causa in genere) connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, del Regolamento Interno, nonché deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Matera che applica il Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale di Potenza, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le Parti o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale di Potenza, in considerazione anche delle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio I.A.A. di Matera. L'arbitrato avrà natura rituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo equità. Sede dell'arbitrato sarà Matera. Art. 25 - REGOLAMENTO INTERNO Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato dal Regolamento Interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Art. 26 - FONDO CONSORTILE Il Fondo Consortile è formato dai contributi dei Soci (quote fisse ed annuali), dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà comunque derivare dal vincolo associativo. Art. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'Esercizio Sociale termina il trentuno Dicembre di ogni anno. Art. 28 - LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento, si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e segg. Codice Civile. Il Patrimonio Netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 29 - MARCHIO CONSORTILE L'uso del marchio consortile, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.19, comma 1 lett. d) della legge 164 del 1992, è disciplinato dal Regolamento Interno. Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela. MATERA, 26 luglio 2006. F.to: DRAGONE Michele. F.to: MOSSUTO Angelo. F.to: BATTIFARANO Francesco Paolo. F.to: FERRARA Pietro Lucio. F.to: LOSCALZO Louise. F.to: MARINO Francesco. F.to: MININNI Pasquale. F.to: ACINAPURA Salvatore. F.to: GAUDIANO Francesco Cosimo Damiano. F.to: CROCCO Maurizio. F.to: DITARANTO Antonio. F.to: CASINO Michele Arcangelo - Notaio - vi è sigillo. |
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